Le regioni in Italia: ruoli e funzioni
Le regioni italiane sono degli enti territoriali che compongono la Repubblica Italiana (insieme a comuni, provincie e allo stato). Secondo quanto stabilito dalla costituzione, in Italia vi sono 20 regioni che godono di autonomia, hanno determinati poteri e funzioni.
Regioni e organi regionali
Nel 1947 l’Assemblea Costituente ha stabilito le regioni italiane: Abruzzo e Molise (dal 1963 due regioni autonome), Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. Cinque di queste regioni Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta sono a statuto speciale, hanno cioè più poteri in particolari settori e possono trattenere più tributi riscossi nel loro territorio rispetto alle altre regioni. La costituzione ha inoltre previsto nella regione Trentino-Alto Adige due provincie autonome: Trento e Bolzano, che hanno poteri al pari di una regione. Ogni regione si compone di tre organi fondamentali: Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta. Il Consiglio regionale è eletto dai cittadini ed ha potere legislativo. La Giunta ha il potere esecutivo ed il Presidente della Giunta (anch’esso eletto dai cittadini) rappresenta la regione, coordina la Giunta, si occupa di promulgare le leggi ed emanare i regolamenti.
Autonomia e poteri
■ Autonomia statuaria: le regioni a statuto ordinario applicano con una legge regionale uno statuto che stabilisce organizzazione e funzionamento rispettando la costituzione.
■ Autonomia legislativa: il potere legislativo è esercitato allo stesso livello sia dalla Regione che dallo Stato. In base alle materie considerate, la competenza può essere solo dello Stato (politica estera, difesa, organi dello stato, referendum, sicurezza, moneta, ecc.), sia dello Stato che della Regione (rapporti UE e internazionali delle regioni, protezione civile, energia, beni culturali, istruzione, ecc.) o solo della Regione (per tutte le materie di non competenza statale).
■ Autonomia regolamentare: il potere regolamentare è esercitato dalla Regione nelle materie in cui ha competenza esclusiva, nelle materie in cui c’è concorrenza tra Stato e Regione o in materie di competenza statale quando è delegata.
■ Autonomia amministrativa: il potere amministrativo delle Regioni è attribuito in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
■ Autonomia finanziaria: si tratta del federalismo fiscale, che non ha ancora trovato attuazione nelle Regioni a statuto ordinario.
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